LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 8
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 80 della legge regionale 48/1975, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell' importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché dagli articoli 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata legge regionale n. 53/1981.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 49/1984