LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 46
 
Il personale assunto a contratto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 5, punto 3), della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione, compreso il servizio eventualmente prestato in posizione di comando, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel livello funzionale - retributivo corrispondente al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a detto livello, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
Qualora il personale di cui al precedente comma non sia in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello in cui presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato nel livello corrispondente al titolo di studio posseduto, con lo stipendio iniziale previsto per il livello medesimo.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
L' inquadramento del personale di cui al presente articolo, si consegue previo superamento di una prova di idoneità, i cui criteri e modalità di svolgimento verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
In conseguenza degli inquadramenti disposti dal presente articolo, è abrogato il punto 3) dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Per il personale che non sarà inquadrato ai sensi del presente articolo, resta ferma la validità dei contratti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza secondo quanto previsto dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, L. R. 54/1983
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, L. R. 54/1983
3Integrata la disciplina del quarto comma da art. 15, L. R. 54/1983
4Primo comma interpretato da art. 35, primo comma, L. R. 49/1984
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 35, secondo comma, L. R. 49/1984