LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 45
 
Il personale che alla data del 31 ottobre 1982 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 5, punto 2, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella A.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l' ente di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell' importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l' Amministrazione di provenienza; si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d' inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato. A detto personale viene comunque garantito lo stipendio iniziale del livello funzionale - retributivo di inquadramento.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nel livello di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle otto classi previste dalla citata legge regionale n. 53/1981 e l' importo delle classi acquisite presso l' Amministrazione di provenienza alla data di decorrenza dell' inquadramento.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 54/1983