LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 41
 
Ai fini della rideterminazione di cui al primo comma dell' articolo 99 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, non si applica il limite del triennio previsto dall' articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1973, n. 41.
In via di interpretazione autentica dell' articolo 99 della predetta legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, qualora alla scadenza dell' anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della classe di stipendio o qualifica superiore queste corrispondano, la rideterminazione va effettuata con riferimento alla qualifica superiore.
Ai fini della determinazione dell' anzianità necessaria, per l' attribuzione del beneficio dell' articolo 99, non si applica, nei confronti del personale con qualifica funzionale di segretario, il disposto di cui all' articolo 6 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46.
Per effetto di quanto disposto dai precedenti commi, la domanda di cui all' articolo 99, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, va presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, ottavo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.