LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81

Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Inquadramento del personale in posizione di comando ed assunto a contratto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/1982
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 19
 
Dopo l' articolo 158 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 158 bis
 
Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall' articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l' Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere, a favore del Fondo sociale, quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni e a un interesse agevolato stabilito dal Comitato di gestione, nonché le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.
Art. 158 ter
 
Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico del Fondo sociale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:
1) morte del dipendente prima che sia estinto il debito;
2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo, dovute dall' Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all' estinzione del residuo debito.

A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, il Comitato di gestione istituisce un apposito fondo di riserva alimentato anche con trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell' articolo 153, primo comma, punto 5), della misura dell' 1% rivedibile dal Comitato di gestione stesso, secondo l' andamento del rischio. >>.