Art. 6
Sono applicabili agli interventi previsti dall' articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;
- ( ABROGATO );
- per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.
In ogni caso, nell' ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all' articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell' ambito territoriale delle comunità montane.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1985
2Parole sostituite al primo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 25/1985
3Parole sostituite al secondo comma da art. 3, terzo comma, L. R. 25/1985
4Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 1, L. R. 10/1987
5Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 21, L. R. 23/2002