LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 5 bis
 (Criteri relativi ai procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti)
1. I procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti, definiti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono derogare all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le domande di finanziamento e aiuto sono presentate all'amministratore del Fondo di rotazione e, nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, possono essere presentante anche dopo l'avvio dell'investimento e, comunque, prima della relativa conclusione;
b) l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, a cura degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole al fine di accertare il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto dell'amministratore del Fondo di cui alla lettera c) che stabilisce l'ammissibilità del finanziamento e del relativo aiuto consistente nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato e, qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, nella rinuncia ad una quota dei rientri del finanziamento medesimo;
c) l'amministratore del Fondo dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento sul conto corrente dell'istituto o dell'ente di credito convenzionato;
d) nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, a conclusione dell'intervento gli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole effettuano l'istruttoria delle richieste di collaudo ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto o ente di credito;
e) l'istituto o l'ente di credito convenzionato può erogare il finanziamento in una o più soluzioni, previa verifica dell'affidabilità creditizia del beneficiario in funzione dell'assunzione del rischio dell'operazione in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7;
f) l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto, anche ai fini della registrazione del piano di ammortamento;
h) l'erogazione del finanziamento all'impresa può essere sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione, anche integrale, delle quietanze degli interventi realizzati entro centoventi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, a pena di risoluzione del medesimo e di conseguente decadenza dell'aiuto.
2. In alternativa ai criteri previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli indirizzi operativi della Giunta possono prevedere che le domande siano presentate all'istituto o ente di credito convenzionato che accerta il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e verifica l'affidabilità creditizia del beneficiario comunicando l'ammissibilità del finanziamento. In tal caso, la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, lettera d), è effettuata dall'istituto o ente di credito.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 52, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.