LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 
1. L'amministratore del Fondo o suo delegato, avvalendosi degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, adotta tutti i provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità:
a) agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e aggiornati con atto dell'Assessore competente in materia di agricoltura su mandato della Giunta medesima;
b) agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nell'applicazione di tassi di interesse agevolati e nell'eventuale conversione di finanziamenti in sovvenzione qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.
1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in materia di credito agrario, nonché della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE. L'incarico è conferito per la durata massima di cinque anni, è rinnovabile e, in ogni caso, si risolve di diritto il centottantunesimo giorno successivo alla fine del mandato dell'organo che lo ha conferito. Qualora conferito ad una posizione organizzativa, l'incarico comporta l'attribuzione di un'indennità di carica annua il cui ammontare, posto a carico della dotazione del Fondo, è stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa tenendo conto del volume di attività finanziarie gestite dal Fondo medesimo.
1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell' esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al DPR 11 luglio 1977, n. 689.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 4/1995
2Parole sostituite al primo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996
3Parole sostituite al secondo comma da art. 30, comma 1, L. R. 31/1996
4Primo comma sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002
5Secondo comma abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 13/2002
6Primo comma sostituito da art. 3, comma 68, L. R. 17/2008
7Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 17/2010
8Comma 1 sostituito da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018
9Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018 . Si veda la disposizione di cui all'art. 2, c. 42 della medesima L.R. 14/2018.
10Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 41, L. R. 14/2018
11Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 51, L. R. 13/2023
13Comma 1 sostituito da art. 3, comma 52, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 52, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.