LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
210.01 - Agricoltura

Art. 2
 
1. Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o, nel caso di utilizzo di Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei.
Al fondo ed alle sezioni speciali affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni.
Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.
Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e delle sezioni speciali le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 5, terzo comma, L. R. 70/1983
2Parole soppresse al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
3Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 4, L. R. 12/2003
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 6, comma 44, L. R. 1/2005
6Parole sostituite al primo comma da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
7Secondo comma abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
8Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 11/2014
9Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 31/2017
11Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole sostituite al terzo comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Parole sostituite al quinto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Primo comma sostituito da art. 3, comma 52, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.