Art. 95
( ABROGATO )
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1985
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 39, comma 1, L. R. 37/1988
3Parole sostituite al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 45/1993 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
4Parole sostituite al terzo comma da art. 37, comma 2, L. R. 45/1993 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
5Secondo comma sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 3/1995
6Parole soppresse al quarto comma da art. 13, comma 2, L. R. 3/1995
7Parole sostituite al quarto comma da art. 13, comma 2, L. R. 3/1995
8Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 13, comma 3, L. R. 3/1995
9Quinto comma sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 3/1995
10Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, L. R. 3/1995
11Integrata la disciplina del secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 3/1995
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 9/1999
13Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.