LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1982, n. 71

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
420.06 - Impianti sportivi

Art. 2
 
Gli << Impianti base >> di cui al precedente articolo 1 sono destinati alla pratica sportiva ed in ispecie a quella ricreativa, motoria e del tempo libero.
Gli anzidetti << Impianti base >> devono essere realizzati secondo la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto degli standards previsti dal Piano urbanistico regionale.
L' amministrazione regionale - con regolamento da assumere entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge - disciplinerà le caratteristiche tipologiche, costruttive e gestionali degli << Impianti - base >>.