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Indice:
L.R. n. 68/1982
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO I bis
Art. 7 bis
Art. 7 ter
CAPO II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
CAPO III
Art. 11
Art. 12
TITOLO II
CAPO I
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 16 bis
Art. 17
Art. 18
Art. 18 bis
TITOLO III
CAPO I
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
CAPO II
Art. 24
TITOLO IV
Art. 25
Art. 26
TITOLO V
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Leggi regionali
Legge regionale
28 agosto 1982
, n.
68
Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30/08/1982, N. 080
Data di entrata in vigore:
14/09/1982
Materia:
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO I bis
Disposizioni comuni per le opere di prevenzione
e pronto soccorso per calamità naturali
Art. 7 bis
(1)
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l' Assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla Giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente articolo 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente articolo 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della Giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.
Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350
.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984
Art. 7 ter
(1)
I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Comunità montane nonché ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana di cui al
Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall' Ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal Direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal Direttore regionale delle foreste.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative