LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 Disposizioni procedimentali per interventi
di carattere igienico - sanitario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivanti dalle calamità di cui al precedente articolo 8.
Qualora i lavori riguardino le istituzionali competenze di altri enti pubblici, trova applicazione il disposto dell' articolo 2, quarto e sesto comma.
Per le calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario causate da agenti e/o attività umane resta salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti dell' intervento, nonché dell' esecuzione dello stesso trova applicazione la disciplina prevista al precedente articolo 3.