LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 Opere di prevenzione di calamità naturali
Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, vengano accertate delle situazioni tali da far ritenere:
a) altamente probabile il verificarsi, in tempi brevi, di una calamità naturale ovvero, b) di rilevante probabilità il verificarsi di un tale evento, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i lavori e le opere, anche a carattere definitivo, idonee a prevenire tali eventualità, nonché a eseguire studi e ricerche nel settore della geologia con riferimento a tali situazioni.
Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.
Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.
Le opere di sistemazione idraulico - forestale per la prevenzione di calamità naturali sono disciplinate dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 15/1992
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, L. R. 15/1992
5Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 11, L. R. 9/2008
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 19, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015