LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
 
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, come definite dal precedente articolo 13.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire per il ripristino dell' efficenza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche di cui al precedente comma.
Per la dichiarazione dell' eccezionalità dell' evento atmosferico e per la delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli eventi dannosi, si applicano le procedure del precedente articolo 14.