Art. 2
Lavori di pronto soccorso
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.
In particolare tali lavori possono, tra l' altro, riguardare:
a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi, consolidamento di pendici ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;
b) ripristini provvisori di opere ed impianti pubblici di preminente rilevanza per la ripresa delle attività economiche;
c) ripristini provvisori del traffico (collegamenti stradali ed altre vie di comunicazione);
d) ripristini provvisori di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell' igiene pubblica;
e) apprestamento di ricoveri per le persone rimaste senza tetto.
Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.
Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l' esecuzione degli stessi a spese e cura dell' Amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonché formale atto di delega da parte dell' ente interessato.
In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.
Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell' opera in capo all' ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.
Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986