LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Interventi per calamità pubbliche di carattere
igienico - sanitario
Art. 8
 Disposizione generale
Ai fini del presente Capo si considerano calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario l' insorgere di situazioni causate da agenti e/o attività umane, ivi compresi gli inquinamenti, che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone o degli animali sotto l' aspetto igienico - sanitario, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.
Art. 9
 Disposizioni procedimentali per interventi
di carattere igienico - sanitario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivanti dalle calamità di cui al precedente articolo 8.
Qualora i lavori riguardino le istituzionali competenze di altri enti pubblici, trova applicazione il disposto dell' articolo 2, quarto e sesto comma.
Per le calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario causate da agenti e/o attività umane resta salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti dell' intervento, nonché dell' esecuzione dello stesso trova applicazione la disciplina prevista al precedente articolo 3.
Art. 10
 Benefici contributivi per attrezzature
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico - sanitario, così come definita al precedente articolo 9.