LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1982
Materia:
220.01 - Industria

CAPO I
 Provvedimenti a favore delle Società finanziarie regionali
Friulia SpA e Friulia Lis SpA, del Fondo di rotazione
e dell' Istituto di mediocredito
Art. 2
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 15 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi di cui lire 9 miliardi per l' esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l' esercizio 1983.
Art. 3
 
L' Assessore all' industria e all' artigianato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato delle imprese, a favore delle quali l' Amministrazione regionale interviene con lo speciale fondo di dotazione di cui all' articolo precedente.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE -, istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, un importo complessivo di lire 10 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Art. 6
 
La relazione annuale del FRIE di cui all' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà trasmessa dalla Giunta regionale, entro il termine di 10 giorni dall' avvenuto deposito, alla Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1983