LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/08/1982
Materia:
220.01 - Industria

Art. 17
 
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità relative agli esercizi dal 1982 al 1984 del limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 10, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.
Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.