LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/08/1982
Materia:
220.01 - Industria

Art. 15
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7872 con la denominazione: << Contributi a favore dei " fondi rischi" dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).