LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/09/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 4 bis
 
L' Amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 38/1984