LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 5
 
Sono abrogate le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85.
Quando le leggi o regolamenti regionali richiamano le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85, la menzione si intende riferita alla presente legge.
Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore, anche agli organi collegiali costituiti prima di tale data.