LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 58

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni della stessa, sono soggetti a convalida da parte della Giunta regionale.
I provvedimenti, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall' origine.