LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 58

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:
<< La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione. >>.