LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 58

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
Per tutte le opere, cui provvede la Segreteria generale straordinaria, su richiesta degli Enti interessati, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente le riparazioni e la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976, sono a carico della Amministrazione regionale le maggiori spese derivanti dall' aggiornamento dei prezzi delle opere di progetto.
Il Segretario generale straordinario, a tal fine, è autorizzato ad aggiornare i prezzi di progetto ed il relativo quadro economico prima della stipulazione del contratto d' appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto medesimo agli organi deliberativi, consultivi e di controllo.
L' aggiornamento dei progetti delle opere di cui al primo comma viene effettuato, di norma, con l' osservanza dei preziari regionali approvati con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale.
Nell' ipotesi in cui non siano applicabili i predetti decreti, l' aggiornamento viene effettuato sulla base della variazione dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l' opera rientra.
Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 per gli interventi ivi previsti, la revisione dei prezzi contrattuali per gli altri interventi contemplati dal presente articolo decorre dalla data di stipulazione del contratto d' appalto.