LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1982, n. 32

Ulteriori interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazioni e di trasporto.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1982
Materia:
430.02 - Viabilità

Art. 3
 (Partecipazione azionaria della Regione
alla Società Autovie Servizi)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Società per azioni << Autovie Servizi >> con sede in Trieste, e quindi a sottoscrivere ed a versare capitale fino alla concorrenza di lire 1.350 milioni, mediante acquisto di azioni della Società medesima già emesse o da emettere.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.350 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6815 con la denominazione << Sottoscrizione di azioni della " Autovie Servizi Spa" e con lo stanziamento di lire 1.350 milioni per l' esercizio 1982, cui si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli delle quote a fianco di ciascuno indicate, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982:
- cap. 6851 454 milioni
- cap. 6852 450 milioni
- cap. 6901 446 milioni