LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 23

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria
220.04 - Miniere, cave e torbiere
450.02 - Pesca - Acquacoltura

CAPO I
 Interventi a favore
della ricerca tecnologica applicata
Art. 1
 
Per le finalità e con le modalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 -, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 29 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).