LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 23

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria
220.04 - Miniere, cave e torbiere
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 8
 
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.