LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive
modificazioni ed integrazioni
Art. 20
 
I contratti a termine previsti dall' articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati, previo nullaosta della Regione, fino al 31 dicembre 1982 e, nell' ipotesi in cui siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati, con le stesse modalità, fino alla predetta data del 31 dicembre 1982.
Art. 21
 
Sono fatti salvi i piani particolareggiati adottati dai Comuni, ai sensi e con le procedure della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 anche dopo il termine previsto dall' articolo 8, secondo comma, n. 3), della medesima legge ma anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 22
 
Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l' edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all' uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
È fatto obbligo della stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Art. 23
 
In via di interpretazione autentica la devoluzione dei finanziamenti previsti dall' articolo 21, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni, non ha riguardo agli interventi di cui alla lettera f) del programma considerato dall' articolo 20 della stessa legge regionale.
Art. 24
 
Al terzo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la parola << parametri >> è sostituita con quella di << criteri >>.
Dopo il suddetto terzo comma è aggiunto il seguente quarto comma:
<< Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere tempestivamente comunicato nel suo ammontare alla Segreteria generale straordinaria e reimpiegato, nei limiti dell' entità del finanziamento utilizzato per l' attuazione dei programmi annuali di cui al citato articolo 20. >>.

Il penultimo e l' ultimo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono così sostituiti:
<< A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.
Ai fini dell' autorizzazione dell' esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell' eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l' approvazione di massima della Giunta regionale. >>.

All' articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto il seguente nuovo comma:
<< Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l' anno di validità degli stessi. >>.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 170, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 26
 
Il primo comma dell' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito:
<< L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all' articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all' articolo 33. >>.

Art. 27
 
All' articolo 43, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << interamente >> è sostituita, dalle parole << anche parzialmente >>.
Art. 28
 
All' articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43. >>.

Art. 29
 
Al penultimo comma dell' articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo le parole << l' immobile stesso >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento >>
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 37/1993
Art. 31
 
All' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte dopo le parole << presente legge >> le parole << ovvero entro sei mesi dalla data del decreto di concessione del contributo, quando sia spirato il termine quinquennale ivi previsto >>.
Art. 32
 
Le domande di concessione dei benefici previsti dal secondo comma dell' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
La proprietà posta come condizione ostativa alla concessione dei contributi previsti dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi riferita anche alla comproprietà e non deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di contributo fino alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 26/1988
2Terzo comma abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 26/1988
3Derogata la disciplina del primo comma da art. 60, comma 1, L. R. 26/1988
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 50/1990
5Derogata la disciplina del primo comma da art. 17, comma 3, L. R. 50/1990
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 48/1991
7Derogata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
8Primo comma interpretato da art. 38, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 34
 
All' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
<< In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all' articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 >>.

Art. 35
 
Le istanze presentate ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti che, alla data del 6 maggio 1976, esercitavano attività agricole sono valide anche ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 57 della medesima legge purché i vani da ricostruire o già ricostruiti in edificio ad uso misto, abbiano od ottengano la precisa destinazione d' uso richiesta e purché gli interessati si impegnino a riattivare l' attività precedentemente esercitata.
Art. 36
 
Al secondo comma dell' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole << purché legati da vincolo di parentela o di affinità >> sono aggiunte le parole << o di coniugio >>.
Art. 37
 
Sono ammissibili ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche le opere di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o, nell' ipotesi di cui agli articoli 48 e 49, di costruzione di alloggi, iniziative, a seguito di regolare concessione edilizia, prima dell' entrata in vigore della presente legge e prima dell' approvazione del progetto da parte del Sindaco ai sensi dell' articolo 45 della medesima legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Il provvedimento di concessione dei contributi ovvero di convalida di contributi già concessi, dovrà essere adottato dal Sindaco, sulla base di domande presentate nei termini di legge, previo accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni della legge regionale predetta e previo parere dell' apposita Commissione consiliare.
Nel rispetto dei criteri di priorità adottati dai Comuni interessati, in qualunque momento dovesse intervenire il decreto di concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, si dovrà avere riguardo agli indici parametrici vigenti alla data dell' inizio dei lavori, ovvero ai prezzi fissati con DPGR 26 gennaio 1978, n. 067, qualora i lavori siano stati iniziati anteriormente al 1 giugno 1978.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 63 predetta.
Art. 38
 
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
<< I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge.
L' assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell' interessato, ai contributi spettantigli.
L' alienazione degli immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione per le finalità del presente articolo, viene effettuata in deroga ai divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della presente legge a condizione che dal costo dell' edificio venga detratto il contributo eventualmente già erogato.
Per gli interventi di cui al precedente terzo comma trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 69, primo comma. >>.

Art. 39
 
Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall' articolo 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.
Art. 40
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di immobili destinati a soddisfare finalità sociali di carattere ricreativo o culturale.
La concessione dei relativi benefici è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto articolo 75, ultimo comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2Articolo interpretato da art. 58, primo comma, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, primo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, L. R. 26/1988
5Articolo interpretato da art. 48, comma 1, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 155, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 159, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, L. R. 48/1991
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, L. R. 48/1991
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 48/1991
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, L. R. 37/1993
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 9/1994
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 26, L. R. 13/1998
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 34, L. R. 15/2014
Art. 41
 
Nell' articolo 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole << di competenza >>, e prima delle parole << dei Comuni >>, sono introdotte le parole << delle Province di Udine e Pordenone >>.
Art. 42
 
Le Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone possono presentare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi da realizzare ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 per l' anno 1981.