LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 42
 
Le Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone possono presentare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi da realizzare ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 per l' anno 1981.