LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 39
 
Fra le opere e gli impianti di cui al primo comma, n. 3) dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, devono intendersi comprese anche le opere di pubblica utilità, già ammesse ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per le quali siano state presentate le relative domande nei termini posti dall' articolo 48 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché gli edifici appartenenti al patrimonio degli enti locali, anche se già ammessi ai benefici di altre leggi regionali o nazionali.