LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 37
 
Sono ammissibili ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche le opere di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o, nell' ipotesi di cui agli articoli 48 e 49, di costruzione di alloggi, iniziative, a seguito di regolare concessione edilizia, prima dell' entrata in vigore della presente legge e prima dell' approvazione del progetto da parte del Sindaco ai sensi dell' articolo 45 della medesima legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Il provvedimento di concessione dei contributi ovvero di convalida di contributi già concessi, dovrà essere adottato dal Sindaco, sulla base di domande presentate nei termini di legge, previo accertamento della conformità del progetto alle prescrizioni della legge regionale predetta e previo parere dell' apposita Commissione consiliare.
Nel rispetto dei criteri di priorità adottati dai Comuni interessati, in qualunque momento dovesse intervenire il decreto di concessione dei contributi ai sensi del presente articolo, si dovrà avere riguardo agli indici parametrici vigenti alla data dell' inizio dei lavori, ovvero ai prezzi fissati con DPGR 26 gennaio 1978, n. 067, qualora i lavori siano stati iniziati anteriormente al 1 giugno 1978.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la concessione edilizia sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della legge regionale n. 63 predetta.