LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
 
In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.
Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.
Per l' attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 14, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e dell' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990