LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme finali
Art. 56
 
I termini per la ripetizione delle domande previste dal quarto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono stabiliti in mesi sei, decorrenti rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli eventi già verificatisi e, dalla data del decesso del richiedente, per gli eventi futuri.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 57
 
I benefici previsti dagli articoli 30 e 68 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fosse già stato emanato il formale provvedimento di concessione dei contributi ivi considerati.
La domanda di concessione dei contributi integrativi dovrà essere presentata dagli aventi titolo entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
Art. 58
 
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, all' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e all' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, modificato dagli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è stabilito alla data del 30 giugno 1982.
Art. 59
 
Le dichiarazioni scritte, rese nei modi e nelle forme previste dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risultino le qualità e i requisiti per poter beneficiare dei contributi di cui alle vigenti disposizioni sulle riparazioni e sulla ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dal terremoto, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all' uopo delegati che dispongano il pagamento dei relativi contributi agli interessati.
Art. 60
 
Avuto riguardo a quanto disposto con l' ultimo comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, limitatamente alle opere di riparazione o di ricostruzione conseguenti ai sismi del 1976 ed ammesse a finanziamento regionale, nei Comuni delimitati con DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, i lavori, qualora ricorrano motivi di urgenza e necessità, potranno essere affidati anche ad imprese non iscritte all' Albo nazionale dei costruttori, sempre che dette imprese risultino regolarmente iscritte alle rispettive Camere di commercio da almeno dodici mesi all' atto della partecipazione alla gara di appalto.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai Consorzi costituiti tra imprese artigiane iscritti nella speciale sezione dell' Albo delle imprese artigiane, senza il limite relativo al periodo di iscrizione.
Quanto previsto dal presente articolo ha validità anche per gli interventi attuati prima dell' entrata in vigore della presente legge purché inerenti le summenzionate opere.
Art. 61
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.