LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica di
altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite
dagli eventi tellurici del 1976
Art. 43
 
A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui all' articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre a favore dei legali rappresentanti degli Enti interessati aperture di credito, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 44
 
All' articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole << presente legge >> sono aggiunte le seguenti: << o che si impegnino al rientro stabile entro cinque anni dalla medesima data >>.
Art. 45
 
L' articolo 58 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 58
 
I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48
I soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali non abbiano per qualsiasi motivo presentato la relativa domanda entro il termine ivi previsto, sono autorizzati ad inoltrare detta domanda, entro il trentesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge, sempreché a tale data i relativi lavori siano già stati iniziati o completati sulla base di licenza o concessione a edificare regolarmente rilasciata e non abbiano usufruito dei benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento e l' erogazione dei fondi sono subordinati all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle norme di legge vigenti nel settore.
L' accertamento ha luogo sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Le domande per ottenere i benefici previsti dall' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, già presentate al momento dell' entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti.
Sono del pari fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente già accordati nell' ipotesi di cui al primo comma del presente articolo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 63/1983
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, comma 8, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 37/1993
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 49
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 52, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di riunirsi in cooperativa per la ricostruzione, da parte dei soggetti interessati, delle proprie abitazioni non è subordinata alla domanda e conseguenti termini comunque stabiliti per ottenere i relativi contributi.
Art. 50
 
L' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 55
 
I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al Comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l' alloggio, per l' acquisto di un alloggio anche da realizzare, purché sito nello stesso Comune e purché rispondente alla normativa antisismica.
Tale facoltà può essere esercitata anche da coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui all' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. >>.

Art. 51
 
Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dall' articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono essere presentate per il futuro, congiuntamente al progetto di riparazione o di ricostruzione dell' edificio, e, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, entro novanta giorni da tale ultima data.
Art. 52
 
Le disposizioni dell' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, si applicano anche ai soggetti contemplati dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 53
 
All' articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, dopo le parole << finalizzate alla ricostruzione >> sono aggiunte le parole << e/o alla ristrutturazione >>.
Art. 54
 
In via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, aggiunto con l' articolo unico della legge regionale 18 agosto 1980, n. 39, si intende che la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, anche il completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, pur se realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, ed inoltre il completamento di opere necessarie attinenti alla funzionalità degli edifici stessi, ancorché preesistenti a questi ultimi.
Art. 55
 
In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, inserito con l' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 61, per difetti di costruzione si intendono anche i casi di inidoneità in relazione a particolari condizioni climatiche ovvero alla funzionalità ed alla economicità di esercizio.
Le disposizioni di cui al medesimo terzo comma si applicano anche nel caso di edifici scolastici ottenuti per donazione dai Comuni a seguito del sisma del 1976.