LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica delle
leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 20 giugno
1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 1
 
La concessione dei contributi regionali, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposta, a fronte di interventi i cui lavori sono stati iniziati dagli interessati antecedentemente all' approvazione dei relativi progetti ed al rilascio della prevista autorizzazione, è fatta valida a tutti gli effetti.
È altresì, valida a tutti gli effetti la concessione dei contributi regionali, di cui all' articolo 4 della predetta legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, eventualmente disposta prima dell' entrata in vigore della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 per la riparazione di alloggi anche non stabilmente occupati o di alloggi e vani adibiti ad attività produttive occupati in forza di contratto di locazione alla data del 6 maggio 1976.
Gli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, devono intendersi mai dovuti quando da apposita dichiarazione del Sindaco risulti che l' interessato ha instaurato per lo stesso bene un nuovo rapporto contributivo in base a successive leggi regionali di intervento per il terremoto, ovvero quando l' interessato dimostri di avere di fatto ottemperato agli impegni medesimi.
Il contributo di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 deve intendersi inseparabilmente riferito a tutti gli interventi riparatori eseguiti in base al verbale di accertamento a prescindere dall' ammontare dei danni accertati sull' abitazione o sui rustici anche se non facenti corpo unico con l' abitazione medesima.
Art. 2
 
Sono considerati ricevibili i ricorsi presentati dagli interessati oltre il termine fissato dall' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e dall' articolo 20 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ma prima della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di contributo.
Art. 3
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, il divieto di cumulo ivi previsto non opera nell' ipotesi di edifici danneggiati non occupati dal proprietario per i quali siano stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, assolvendo le condizioni prescritte.
Art. 4
 
I contratti di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, devono intendersi validamente stipulati anche quando la trattativa privata sia stata esperita in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme di contabilità pubblica.
Art. 5
 
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 58, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 7
 
Nell' ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il Comune può assumere l' obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all' articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della medesima legge.
In tal caso, l' intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.
L' intervento è, altresì, subordinato all' assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Sindaco, all' Amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l' ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 8
 
Qualora all' esecuzione delle opere di riparazione e di ristrutturazione previste dall' articolo 5 lettere a), b) e c) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni provveda la Segreteria generale straordinaria l' approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 17 della predetta legge e, nell' ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l' esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell' interessato nel Fondo di solidarietà della maggior somma che dovesse risultare da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.
L' approvazione e l' esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinati al rilascio da parte dell' interessato di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà, su richiesta del Segretario generale straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo finale effettivo delle opere che in sede di progetto non hanno trovato la totale copertura finanziaria con i contributi in conto capitale.
Nell' ipotesi di cui al presente articolo trovano applicazione tutte le altre disposizioni riguardanti l' esecuzione delle opere di ricostruzione e di riparazione a cura della Segreteria generale straordinaria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 9
 
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 12 bis
 
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 10
 
In via di interpretazione autentica dell' articolo 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese per la riparazione dei danni e per le opere comuni di cui all' articolo 5, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977 eseguite o da eseguire, su immobili, ricompresi negli ambiti di intervento edilizio unitario pubblico di cui all' articolo 11 della predetta legge, per i quali non sia stato chiesto alcun intervento riparatorio a cura dei proprietari.
Art. 11
 
L' ultimo comma dell' articolo 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
<< Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.

Art. 12
 
All' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall' articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
<< Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal " de cuius". >>.

Art. 13
 
All' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti i seguenti commi:
<< Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto. >>.

Art. 14
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall' articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per riparare e rendere abitabili gli edifici destinati ad uso civile o ad uso misto che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 1976 anche quando i danni medesimi non siano stati rilevati dagli appositi gruppi di rilevamento, ma siano stati regolarmente denunciati dagli interessati al Comune entro il 31 dicembre 1976. L' intervento contributivo regionale dovrà essere contenuto entro i limiti dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione redatto secondo i criteri generali previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 ed approvato nei modi previsti dall' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da presentarsi entro e non oltre sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, L. R. 55/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, L. R. 48/1991
Art. 15
 
In via di interpretazione autentica gli adempimenti tecnici previsti dall' articolo 36 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, comprendono i collaudi dei lavori anche in corso d' opera, le spese dei quali sono determinate sulla base delle competenze regolate dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
Art. 16
 
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 17
 
In tutte le ipotesi in cui l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma avvenga mediante intervento pubblico, i costi dei progetti appaltati che, in corso d' opera, dovessero subire, previa sospensione dei lavori e per accertare cause, varianti che comportino maggiorazioni rispetto alle previsioni progettuali o rispetto agli indici parametrici massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 saranno a totale carico della Regione entro la percentuale prevista dal terzo comma del medesimo articolo previa approvazione della variante da parte del Segretario generale straordinario per la ricostruzione, fatte salve le attribuzioni del Sindaco in materia urbanistica.
Sono pure a totale carico della Regione i maggiori oneri per gli interventi pubblici di riparazione appaltati dai Comuni, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, con offerte in aumento rispetto ai limiti parametrici massimi o che in corso d' opera abbiano richiesto varianti tali da superare gli stessi limiti.
Per l' attuazione di tali interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 14, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e dell' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 169, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 19
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986
6Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002