LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è aggiunto il seguente:
<< Art. 12 bis
 
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.