LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
Nell' ipotesi prevista dagli articoli 6, lettera a) e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il Comune può assumere l' obbligo di eseguire mediante intervento pubblico anche le opere b) e c) di cui all' articolo 5 della predetta legge, sempre che lo chiedano i proprietari interessati nel termine che sarà fissato dal Sindaco e gli stessi abbiano titolo ai contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della medesima legge.
In tal caso, l' intervento deve intendersi alternativo alla fruizione dei benefici contributivi previsti dal citato articolo 15, primo comma.
L' intervento è, altresì, subordinato all' assunzione di formale impegno da parte del soggetto beneficiario di corrispondere, nei modi e nei termini che saranno fissati dal Sindaco, all' Amministrazione regionale una somma, da versare nel Fondo di solidarietà, equivalente alla differenza fra l' ammontare del costo di esecuzione delle opere e quello del contributo in conto capitale al quale avrebbe avuto titolo, determinato con riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa aggiudicataria.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 53/1984