LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
Le spese per gli interventi di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, così come interpretato autenticamente dall' articolo 14 della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3, comunque effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge ed autorizzati a suo tempo dalla Regione o dalle Amministrazioni comunali anche verbalmente, date le straordinarie ed inderogabili esigenze che ne hanno determinato l' urgenza, si intendono regolarmente liquidate anche in difetto della documentazione prevista da pregresse e vigenti disposizioni legislative sia pure di carattere eccezionale.