LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 38
 
All' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
<< I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 48, 49 e 51 della presente legge.
L' assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell' interessato, ai contributi spettantigli.
L' alienazione degli immobili in corso di costruzione o di ristrutturazione per le finalità del presente articolo, viene effettuata in deroga ai divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della presente legge a condizione che dal costo dell' edificio venga detratto il contributo eventualmente già erogato.
Per gli interventi di cui al precedente terzo comma trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 69, primo comma. >>.