LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Fra gli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono comprese anche le opere che non siano di competenza comunale, quando la loro esecuzione sia stata considerata assolutamente necessaria ed urgente dal Comune interessato al fine di riattare o ricostruire l' edificio danneggiato o distrutto per riadibirlo all' uso originale e purché i relativi lavori siano in corso ovvero già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.
È fatto obbligo della stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.