LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/01/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
In caso di decesso del proprietario di un immobile danneggiato dagli eventi sismici, avvenuto prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda per ottenere i contributi della medesima legge potrà essere presentata entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da uno degli eredi il quale agisce anche per conto degli altri esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi. Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti dianzi indicati sono fatte valide ai fini della concessione dei medesimi contributi.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti eventualmente adottati dai Sindaci, ai sensi della predetta legge regionale n. 30 del 1977, sulla base di domande presentate dagli interessati anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 16, comma 1, L. R. 48/1991