LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO III
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 8
 
Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni in materia per il personale regionale.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, secondo quanto disposto per il personale regionale, per l' intera anzianità valutabile, è subordinata al rilascio da parte dell' interessato, entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento l' inquadramento nel ruolo unico regionale, di una dichiarazione irrevocabile di rinuncia a favore della Regione dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi Enti e delle somme comunque accantonate a tale titolo, anche attraverso forme assicurative, dei rispettivi Enti, nonché di qualsiasi beneficio derivante da polizze di assicurazione stipulate dai disciolti Enti a favore dei propri dipendenti.
Le disposizioni di cui all' articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano nei confronti del personale dei disciolti Enti provinciali per il turismo, che abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio prestato ininterrottamente presso i suddetti Enti, dalla data di assunzione a quella d' inquadramento nel ruolo unico regionale, con iscrizione previdenziale all' INPS.
Art. 9
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato in corrispondenza, per livello funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data d' inquadramento.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.
Art. 10
 
Gli oneri e gli assegni fissi e le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1981, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Art. 11
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.