LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 6
 
Il personale dei soppressi Enti provinciali per il turismo, trasferito alla Regione ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, e successiva modificazione, è inquadrato, con effetto dal 1 gennaio 1981, nel ruolo unico regionale.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente viene effettuato nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza secondo l' equiparazione di cui alla tabella B allegata alla presente legge, conservando l' anzianità nella qualifica maturata nell' Ente stesso.
Al personale di cui al presente articolo viene attribuito nel livello d' inquadramento lo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 81/1982