LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86

Inquadramento di personale nel ruolo unico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 
Il personale degli Enti mutualistici, degli Enti ospedalieri e dell' Istituto per l' Infanzia di Trieste di cui all' articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché il personale di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, in servizio presso la Regione Friuli - Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato con effetto dal 1 gennaio 1981, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, corrispondenti alle qualifiche rivestite presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.