LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
Per favorire lo sviluppo delle attività del settore primario e migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo a quelle delle zone montane e collinari l' Amministrazione regionale attua gli interventi indicati nei sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e riguardanti l' irrigazione, la utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, la zootecnia, la produzione ortoflorofrutticola, la vitivinicoltura e le colture mediterranee nonché altri interventi collegati con la stessa legge, con le risorse finanziarie e le modalità stabilite dai successivi articoli.
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Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.