LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1981, n. 75

Provvedimenti a favore della cooperazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1981
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative - che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attività e per i programmi di sviluppo, l' ampiezza territoriale in cui operano - contrarranno a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.
Il limite del contributo di cui al comma precedente è fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell' importo del mutuo.