LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 1981, n. 75

Provvedimenti a favore della cooperazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/11/1981
Materia:
240.04 - Cooperazione

Art. 3
 
I mutui ordinari contratti dalle Società ed Enti cooperativi e loro consorzi di cui all' articolo 1 della presente legge, per le iniziative ivi previste, possono essere garantiti dalla Regione.
La garanzia prevista dal comma precedente viene disposta - su proposta dell' Assessore alle finanze - sentiti gli Assessori al turismo ed al commercio ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione - con deliberazione della Giunta regionale che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi da effettuarsi a cura dell' Assessorato delle finanze.