LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/10/1981
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 3
 
Possono essere ammesse a contributo solo quelle opere che risultano a carico degli Enti di cui al precedente articolo 2 in base ad apposita convenzione, stipulata dagli enti stessi con la RAI - Radiotelevisione Italiana. Dalla predetta convenzione, dovrà risultare, fra l' altro, che tali opere sono necessarie per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche che la Rai - Radiotelevisione Italiana si impegna a fornire.