LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/10/1981
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 1
 
La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nella consapevolezza che la crescita culturale, lo sviluppo democratico ed il progresso della comunità regionale passano anche attraverso la più ampia e completa informazione, promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattutto a favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferiche e più disagiate, anche in riferimento alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena, con l' attivazione della terza rete televisiva della RAI che dovrà valorizzare anche le peculiarità ladino - friulane.
A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata anche a concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla presente legge.